IL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
                 nella riunione del 22 dicembre 2017 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto l'art. 10, del decreto-legge  del  14  agosto  2013,  n.  93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; 
  Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26
ottobre 2012 concernente  gli  indirizzi  per  lo  svolgimento  delle
attivita' propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri
e per la predisposizione delle ordinanze di  cui  all'art.  5,  della
legge  24  febbraio  1992,  n.  225  e  successive  modificazioni   e
integrazioni; 
  Considerato che nei giorni dal 25 al 28 giugno 2017, il 4, 5  e  10
agosto 2017 il  territorio  della  Regione  Veneto,  con  particolare
riferimento al territorio di alcuni comuni, e' stato  interessato  da
avversita' atmosferiche di elevata intensita', accompagnati da  forti
raffiche di vento, che hanno  determinato  una  grave  situazione  di
pericolo per l'incolumita' delle persone, provocando  la  perdita  di
una  vita  umana  e  l'evacuazione  di  alcune  famiglie  dalle  loro
abitazioni; 
  Considerato, altresi', che i  summenzionati  eventi  hanno  causato
movimenti franosi,  esondazioni  di  corsi  d'acqua  con  conseguenti
allagamenti  e  l'abbattimento  di  numerose  alberature   provocando
danneggiamenti alle infrastrutture  viarie,  ad  edifici  pubblici  e
privati, alle opere  di  difesa  idraulica,  alla  rete  dei  servizi
essenziali, nonche' alle attivita' produttive; 
  Considerato, che  il  Fondo  per  le  emergenze  nazionali  di  cui
all'art. 5, comma 5-quinquies, della  richiamata  legge  24  febbraio
1992, n. 225, iscritto nel bilancio  autonomo  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilita'; 
  Viste le note della Regione Veneto del 18 ottobre e del 10 novembre
2017; 
  Vista la nota del  Dipartimento  della  protezione  civile  del  24
novembre 2017, prot. n. CG/0073413; 
  Visti  gli  esiti  dei  sopralluoghi  effettuati  dai  tecnici  del
Dipartimento della protezione civile in data 8 agosto  2017,  3  e  4
ottobre 2017; 
  Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente  a  porre
in essere tutte le iniziative di carattere straordinario  finalizzate
al superamento della grave situazione determinatasi a  seguito  delle
avversita' atmosferiche in rassegna; 
  Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per  intensita'  ed
estensione, non e' fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari; 
  Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie,  i  presupposti
previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge 24  febbraio  1992,
n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione  dello  stato
di emergenza; 
  Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
  1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e  per
gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-bis,  della  legge  24  febbraio
1992,  n.  225,  e  successive  modificazioni  e   integrazioni,   e'
dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla  data  del  presente
provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali
avversita' atmosferiche verificatesi nei giorni dal 25 al  28  giugno
2017, il 4, 5 e 10 agosto 2017 nel territorio della Regione Veneto. 
  2. Per l'attuazione degli interventi da  effettuare  nella  vigenza
dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettere  a),
b), c) e d), della legge 24 febbraio 1992, n. 225,  si  provvede  con
ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile,
acquisita l'intesa  della  regione  interessata,  in  deroga  a  ogni
disposizione  vigente  e   nel   rispetto   dei   principi   generali
dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al  comma
4. 
  3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, la  Regione  Veneto
provvede, in via ordinaria, a coordinare gli  interventi  conseguenti
all'evento, finalizzati al superamento della situazione emergenziale. 
  4.  Per  l'attuazione  dei  primi  interventi,  nelle  more   della
ricognizione in ordine agli effettivi e indispensabili fabbisogni, si
provvede nel limite di euro 6.700.000,00 a valere sul  Fondo  per  le
emergenze nazionali di  cui  all'art.  5,  comma  5-quinquies,  della
richiamata legge 24 febbraio 1992, n. 225. 
  La presente delibera  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 22 dicembre 2017 
 
                                                  Il Presidente       
                                           del Consiglio dei ministri 
                                                Gentiloni Silveri